Con la Riforma del Terzo Settore e il Codice Unico Terzo Settore vengono introdotte una serie di nuove regole che riguardano la fiscalità in favore di donatori di denaro e beni agli Enti di Terzo Settore (ETS).
Le donazioni in denaro e in natura effettuate da persone fisiche ad Organizzazioni di Volontariato come La Cometa OdV sono detraibili al 35% fino a un tetto massimo pari a 30.000 euro per ciascun periodo di imposta. Il limite del 35% è più alto rispetto a quello previsto per le altre associazioni che si ferma al 30%. In alternativa le donazioni (sempre sia in denaro che in natura) sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.
Allo stesso modo esistono vantaggi riservati a enti e aziende. Le donazioni in denaro o natura sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato. A questo proposito viene eliminato il limite di 70.000 euro annui previsto dalla precedente normativa. Se la deduzione supera il reddito complessivo netto dichiarato l’eccedenza può essere dedotta fino al quarto periodo di imposta successivo.
Le nuove regole sono applicabili dal 1 gennaio 2018 da parte di Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Onlus. Per gli altri Enti di Terzo Settore sono applicate dalla data in cui l’iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo Settore verrà effettuata.
Esistono quindi numerosi vantaggi per i donatori che possono usufruire di diverse modalità di risparmio fiscale, godono di una riduzione dell’impatto delle imposte sulle donazioni, riducono l’imponibile con la deduzione e direttamente l’imposta con la detrazione. Deduzioni e detrazioni possono essere vincolate a tetti massimi percentuali o assoluti.